Circolare 18E: Quali proventi secondo l’Agenzia rientrano nelle attività connesse alla 398/91?

La circolare 18/e del 1° Agosto 2018, tra le grandi novità definisce un concetto per molti nuovo: “non tutte le attività commerciali che un ente può avere rientrano nel regime forfettario della Legge 398/91“.

Tale concetto già discusso alla fine del 2018 torna ad essere di attualità visto che se un’attività commerciale non rientra nel regime agevolato di cui sopra, scatta l’obbligo per l’ente di certificazione del corrispettivo.

Proviamo a spiegarci meglio.

1. Prima di tutto ricordiamo che le semplificazioni previste per le ASD e SSD che adottano il regime agevolato previsto dalla L.398/91 sono molteplici. Sono previsti, infatti, l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili, l’esonero di presentazione della dichiarazione annuale IVA e l’esonero di certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione per le prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione e di cessione dei diritti radio televisivi per le quali è obbligatoria l’emissione di fattura o per chi ne richieda l’emissione.

2. Come secondo aspetto, ma non meno importante, va considerato che da gennaio 2020 il vecchio scontrino fiscale andrà in “pensione” e la ricevuta avrà solo un valore commerciale. In sostituzione di questi avremo lo scontrino elettronico  (o per chi vorrà la Fattura Elettronica), gli incassi della giornata saranno inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate e al  cliente sarà rilasciato un documento commerciale valido anche ai fini fiscali, quando integrato con codice fiscale o partita iva dell’acquirente.

Infatti ai fini della determinazione dell’Iva da versare, la circolare conferma la previsione dell’art. 9, comma 1, DPR 544/1999, ovvero che possono essere assoggettati al regime forfettario tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali”.

La circolare precisa, come anche rappresentato (e qui riportato) dal commento elaborato dalla commissione fiscale Coni, che per proventi “connessi agli scopi istituzionali” devono intendersi esclusivamente quelli funzionali all’attività sportivo-dilettantistica per la quale l’organismo è iscritto al registro del Coni, tra i quali, a titolo esemplificativo, sono citati i proventi derivanti da:

  • Somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva;
  • Vendita di materiali sportivi;
  • Gadget pubblicitari;
  • Sponsorizzazioni;
  • Cene sociali (in caso di raccolta fondi);
  • Lotterie.

Appare pertanto evidente che, il criterio seguito, ribadito successivamente a proposito dei proventi di cui all’art. 148, comma 3, del TUIR, è quello di considerare connessi solo i proventi direttamente riconducibili all’attività sportivo-dilettantistica (ove per tale non si intende solo l’attività svolta in occasione di gare, ma anche quella di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica) che costituiscono il naturale completamento degli scopi istituzionali dell’ASD e della SSD, escludendo ogni altra attività che può essere svolta anche separatamente e indipendentemente da tale attività, quali, ad esempio, il bagno turco, l’idromassaggio, etc.

In tale contesto appare evidente che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all’interno della struttura attraverso un semplice punto di ristoro a favore di soci e tesserati, è ben diversa da un’attività di ristorazione svolta con un’organizzazione di impresa  (cuochi, camerieri, attrezzature, etc.) volta a porre in atto una concorrenza sul mercato ad altre strutture commerciali i cui proventi non possono essere fatti rientrare nel regime agevolativo. Così come l’attività di massaggi a fini di assistenza allo sportivo, non fine a se stessa, ma svolta al termine o prima di una prestazione sportiva, può invece ricondursi al concetto di attività connessa.

Per definire gli scopi tipici dell’ente sportivo dilettantistico non lucrativo (ASD, SSD) l’Agenzia pone due condizioni da rispettare:

  • Le attività sportive, nell’accezione sopra indicata, devono essere quelle determinate dall’organismo affiliante (FSN, DSA, EPS);
  • Non sono ricomprese le attività sportive che non rientrano nell’ambito delle discipline riconosciute dal CONI.

Da questa corretta precisazione deriva la necessità che gli organismi affilianti definiscano le attività connesse agli scopi istituzionali e che ogni attività svolta al di fuori di questi parametri sia sempre considerata un’attività commerciale che non può usufruire del regime forfettario. Tra le attività che sono considerate connesse, rientrano anche tutte le attività di servizi offerte ai soci, tesserati e non tesserati, quali l’utilizzo dei campi di gioco, degli spogliatoi, degli armadietti e degli altri servizi connessi direttamente con la pratica delle discipline sportive riconosciute dal Coni.

Il concetto di attività commerciale connessa ai sensi della legge 398/91, qualora si abbini al concetto di attività connessa di cui all’art.148, comma 3, del TUIR, avrà come conseguenza la decommercializzazione dei proventi derivanti da tali attività. Da quanto sopra consegue che i proventi derivanti da attività svolte a favore di soci, associati e tesserati del medesimo organismo affiliante (anche se tesserati per altra ASD o SSD) non contribuiranno a determinare l’imponibile IRES (purchè lo statuto sia conforme alle disposizioni di legge e sia stato presentato il modello EAS), mentre quelle rivolte ad altri soggetti contribuiranno alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES oltre che essere assoggetti ad IVA da determinare, in caso di opzione per la legge 398/91, secondo le modalità forfettarie.

Concludendo è fondamentale che un Ente analizzi i propri proventi e li classifichi in tre “categorie”, rispettivamente con trattamenti fiscali ed obblighi amministrativi diversi:

  1. Istituzionali -> non rilevanti ai fini Ires ed Iva con obbligo di rilasciare ricevuta non fiscale solo in caso di incasso in contanti;
  2. Commerciali rientranti nel regime forfettario di cui alla L. 398/91 -> Assoggettamento ad Iva ed Ires in maniera forfettaria e non obbligo di certificazione del corrispettivo salvo le eccezioni di cui sopra (resta anche per questi l’obbligo di rilasciare ricevuta non fiscale solo in caso di incasso in contanti);
  3. Commerciali -> Pagamento Ires ed Iva con criteri ordinari (Ricavi-Costi; Iva Vendite-Iva Acquisti) con la creazione di un sezionale amministrativo che ne permetta l’elaborazione dei registri Iva e relative dichiarazioni Iva; Obbligo della certificazione del Corrispettivo (da gennaio 2020 Corrispettivo Telematico, Fattura Elettronica).

di Luca Mattonai, Tributarista esperto in SSD - Fonte: asisportfisco.it